DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 114 del 18-5-2006
IL
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87
della
Costituzione;
Visto l'articolo
17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7
agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo
unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11
febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto
del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la
preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere
del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le
deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e
del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
O
g g e t t o
-
Il presente
regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto
stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni di seguito denominata: «legge».
-
I
provvedimenti
generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di
accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il
termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai
sensi dell'articolo 27 della legge.
Art. 2.
Ambito
di applicazione
-
Il diritto di
accesso ai documenti amministrativi é esercitabile nei confronti
di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é
richiesto l'accesso.
-
Il diritto di
accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi
materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla
stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità
competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La
pubblica amministrazione non é tenuta ad elaborare dati in suo
possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso
Art. 3.
Notifica
ai controinteressati
-
Fermo quanto
previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui é
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della
legge, é tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto
anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7,
comma 2.
-
Entro dieci
giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche
per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 4.
Richiesta
di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
- Le disposizioni sulle
modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento
si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o
collettivi.
Art. 5.
Accesso
informale
-
Qualora in
base alla
natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di
controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in
via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio
dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del
procedimento o a detenerlo stabilmente.
-
Il richiedente
deve
indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli
elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove
occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri
di rappresentanza del soggetto interessato.
-
La richiesta,
esaminata immediatamente e senza formalità, é accolta
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie,
esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalità idonea.
-
La richiesta,
ove
provenga da una pubblica amministrazione, é presentata dal
titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo ed é trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5,
della legge.
-
La richiesta
di
accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici
relazioni con il pubblico.
-
La pubblica
amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto
riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a
presentare richiesta formale di accesso.
Art.
6.
Procedimento di accesso formale
-
Qualora non
sia
possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale,
ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua
identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di
controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare
richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
-
La richiesta
formale
presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va
esercitato il diritto di accesso é dalla stessa immediatamente
trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione é data
comunicazione all'interessato.
-
Al
procedimento di
accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e
5 dell'articolo 5.
-
Il
procedimento di
accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione
della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
-
Ove la
richiesta sia
irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne
dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta corretta.
-
Responsabile
del
procedimento di accesso é il dirigente, il funzionario preposto
all'unità organizzativa o altro dipendente addetto
all'unità competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
Art.
7.
Accoglimento della richiesta e
modalità di
accesso
-
L'atto di
accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione
dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché
di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
-
L'accoglimento
della
richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al
medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di
regolamento.
-
L'esame dei
documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento
della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria,
di personale addetto.
-
I documenti
sui
quali é consentito l'accesso non possono essere asportati dal
luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi
modo.
-
L'esame dei
documenti é effettuato dal richiedente o da persona da lui
incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui
vanno specificate le generalità, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
-
In ogni caso,
la
copia dei documenti é rilasciata subordinatamente al pagamento
degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le
modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta
dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto
minimo degli atti delle singole amministrazioni
-
I
provvedimenti
generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in
particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le
categorie di
documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a
tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche
di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la
indicazione dei luoghi di consultazione;
c) l'ammontare
dei
diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei
documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici,
adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita
accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali
casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli
appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.
Non
accoglimento della richiesta
-
Il rifiuto, la
limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale
sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle
categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così
come proposta.
-
Il
differimento
dell'accesso é disposto ove sia sufficiente per assicurare una
temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della
legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento
dell'azione amministrativa.
-
L'atto che
dispone
il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Art.
10.
Disciplina dei casi di esclusione
-
I casi di
esclusione
dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6
dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
-
Il potere di
differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge é
esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
n.d.r:
In pratica i
casi di esclusione, fino ad emanazione di apposito regolamento
(art.15), sono regolati ancora dall'art. 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
L'art. 8 è
l'unico articolo NON abrogato, sino ad emanazione di detto regolamento,
del DPR 352/92 e recita:
Art.8. D.P.R.
352/1992
Disciplina dei casi di esclusione
-
Le
singole
amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui
all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
-
I
documenti
non
possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano
suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati
nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
-
I
documenti
contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
-
In
ogni caso
i
documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente
far ricorso al potere di differimento.
-
Le
categorie
di
cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano
tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità
indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
-
Nell'ambito dei
criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono
essere sottratti all'accesso:
-
quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 13 , dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità
nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei
trattati e nelle relative leggi di attuazione;
-
quando
possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
-
quando
i
documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
-
quando i
documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve
comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
|
Art.
11.
Commissione per l'accesso
-
Nell'esercizio
della
vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità
dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui
all'articolo 27 della legge:
a) esprime pareri per finalità di coordinamento
dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di
accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli
atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli
attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i
ricorsi
di cui all'articolo 12.
-
Il Governo
può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della
legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative
comunque attinenti al diritto di accesso.
-
Presso la
Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la
disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2,
della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge
trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i
suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.
Art. 12.
Tutela
amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso
-
Il ricorso
alla
Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego
espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di
differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso
le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -- Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo
fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente.
-
Il ricorso,
notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di
cui all'articolo 3, é presentato nel termine di trenta giorni
dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione
del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici
giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono
presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
-
Il ricorso
contiene:
a) le
generalità del ricorrente;
b) la sommaria
esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria
esposizione dei fatti;
d)
l'indicazione
dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via
telematica, le decisioni della Commissione.
-
Al ricorso
sono
allegati:
a)
il
provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio
rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata
con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati,
ove individuati già in sede di presentazione della richiesta
di accesso.
-
Ove la
Commissione
ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati
nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
-
Le sedute
della
Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione
si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal
decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso
si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del
Garante per la protezione dei dati personali il termine é
prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso
si intende respinto.
-
Le sedute
della
Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara
irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara
inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o
comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1,
lettera b), della legge;
c) dichiara
inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli
eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e
decide
il ricorso in ogni altro caso.
-
La decisione
di
irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non
preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e
quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
-
La decisione
della
Commissione é comunicata alle parti e al soggetto che ha
adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al
comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il
provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento
confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
-
La disciplina
di cui
al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al
difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
Art. 13.
Accesso
per via telematica
-
Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della
legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato
anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le
relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
Art.
14.
Disposizioni transitorie e finali
-
Salvo quanto
disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni
del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati
nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il
diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei
casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.
-
Alle regioni e
agli
enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi
3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le
regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del
presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso
vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la
potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le
specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire
nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per
assicurare ulteriori livelli di tutela.
-
I regolamenti
che
disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti
pubblici accessibili per via telematica.
Art.
15.
Abrogazioni
-
Dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli
da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352. E' altresì abrogato l'articolo 8 di
detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge.
-
Dall'attuazione
del
presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
-
Il presente
decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì
12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte
dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri
istituzionali,
registro n. 5, foglio n. 147
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