Cremona,
lì 16 febbraio 2006
IL SINDACO
- Considerato che la città di Cremona, anche a causa
della sua
posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di
inquinamento
dell’aria, derivanti dalle polveri
sottili (PM 10), specie durante la stagione invernale, come confermato
dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse
chiusure della città al traffico veicolare
al fine della riduzione dell’inquinamento;
- Vista la necessità di raggiungere i valori limite di
qualità
dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
recepite dal
decreto ministeriale 60/02, che
prevede per il parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di
40 microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di 50
microgrammi/mc, come concentrazione
media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno;
- richiamata la Delibera Giunta Regionale 19 ottobre 2001, n.
6501
"zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli
obiettivi di qualità dell’aria,
ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di
monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM
10,
fissazione dei limiti di emissione degli
impianti di energia e piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico…",
in
attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 351/99, dove il comune di Cremona veniva dichiarato
"Comune critico" in quanto capoluogo di provincia;
- richiamata la Delibera Giunta Regionale del 4 agosto 2005,
n. 8/552
"Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli
episodi
acuti di inquinamento atmosferico,
con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle
zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia";
- richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 480 del 4
novembre
2005, prot. n. 52740, immediatamente esecutiva con cui viene approvato
il Piano d’azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico da adottare nell’inverno 2005-2006;
- preso atto del superamento per oltre sette giorni
consecutivi del livello di allarme per il parametro PM 10;
- visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e
sanitari, in base ai quali i sindaci adottano
le misure di limitazione della circolazione" così come
modificato dal
Decreto 2 aprile 2002, n. 60 ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i
Sindaci dei Comuni appartenenti agli
agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n.
351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento
dei valori limite o delle soglie di
allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei
piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di
limitazione della circolazione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
n.
285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre
disposizioni del decreto legislativo n.
285/92 ed i poteri previsti dall’articolo 32, comma 3, della
legge 23
dicembre 1978, n. 833, e dall’articolo 54, comma 2, della legge
18
agosto 2000, n. 267;
- visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato
con D. Lgs.vo
30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai
Comuni, con
ordinanza del Sindaco, di
limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o
di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti;
- visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto
2000 n. 267 e
l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona,
che
danno il potere al Sindaco di
emettere ordinanze;
ORDINA
per il giorno domenica 19 febbraio 2006 l’adozione dei
seguenti provvedimenti di limitazione della circolazione stradale:
- Divieto della circolazione stradale dinamica dalle ore
08.00 alle
ore 19.00 a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori privati e
commerciali all’interno
dell’area delimitata dalle seguenti vie:
Via del Giordano, Via Novati, Via degli Ippocastani, Via
Ghisleri, Via Rialto, Via Mantova, Via dell’Annona, Via Persico,
via
Gallazzi, Via Brescia,
via S. Bernardo, via Cimitero, via S. Francesco, via Bergamo, P.zza
Risorgimento, Via Ghinaglia, Via Massarotti, piazza Cadorna.
Saranno esclusi da tale provvedimento di divieto di
circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli ad emissione nulla, alimentati a gas e quelli
omologati "euro 4";
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di
Polizia,
delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di
Polizia Municipale e Provinciale;
- autoveicoli di Pronto Soccorso;
- mezzi di trasporto pubblico;
- taxi e veicoli a noleggio con conducente;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap, muniti del relativo contrassegno;
- autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
- autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che
svolgono
funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che
risultano
individuabili o con adeguato contrassegno
o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei
servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo
(luce, gas, acqua, sistemi informatici,
impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale,
distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa);
- autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e
valori;
- autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente,
muniti di
apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi
o in
alternativa la tessera di
iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie
(es. dialisi, chemioterapia);
- autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi
tali da
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal
datore di lavoro;
- autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di
qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso
strettamente necessario per raggiungere il centro cittadino e il
proprio domicilio al termine dell’attività
giornaliera;
- veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli
edicolanti
con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di
riconoscimento;
Sono altresì esclusi dal provvedimento di divieto di
circolazione
i seguenti veicoli catalizzati ed eco diesel (vedasi allegato "A"), che
potranno
raggiungere la loro destinazione utilizzando l'itinerario più
breve
rispetto al perimetro di chiusura:
- i veicoli dei residenti, degli aventi una rimessa e delle
persone
alloggiate presso alberghi all'interno dell'area vietata alla
circolazione
- mezzi d'opera e veicoli utilizzati da imprese edili ed
artigianali
impegnate in attività di installazione e manutenzione di
impianti,
nonché veicoli operativi intestati ad
attività commerciali, utilizzati per le consegne a domicilio.
Tali
veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo
l'itinerario più breve rispetto al perimetro
dell'area interdetta al transito. Le operazioni di carico e scarico
dovranno essere svolte negli orari previsti dall’Ordinanza
Generale
sulla circolazione stradale nel
comune di Cremona ovvero dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore
13,00 alle ore 17,00, fatte salve eventuali ulteriori deroghe
attribuite con specifica autorizzazione;
- veicoli utilizzati per l'approvvigionamento merci delle
attività
commerciali ubicate all'interno dell'area interdetta alla circolazione,
limitatamente alle seguenti fasce
orarie: 8,00-10.00 e 13.00-17.00;
- veicoli diretti alla farmacia di turno per l'acquisto di
farmaci,
utilizzando il percorso più breve rispetto il perimetro di
chiusura;
- gli autoveicoli utilizzati durante l’espletamento di
assistenza
domiciliare purchè muniti di apposita autorizzazione annuale
rilasciata
dall’Ufficio Permessi del
Comando di P.M.;
- veicoli di partecipanti a cerimonie civili e religiose
muniti di apposita autorizzazione;
- i veicoli diretti al parcheggio La Marmora, con accesso
obbligatorio da piazza Risorgimento - Corso Garibaldi, solo se il
parcheggio ha posti liberi opportunamente segnalati;
tali veicoli dovranno conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento
del parcheggio sino all'uscita dal perimetro vietato al traffico;
- veicoli diretti al parcheggio S. Tecla con accesso
limitatamente da
via Massarotti – via S. Tecla ed uscita da via Bissolati –
via Spalato
– via
Massarotti;
- veicoli diretti al parcheggio di via Santa Maria in Betlem
con accesso ed uscita limitatamente da via Mosa;
- sarà consentito l’accesso alla stazione
ferroviaria e parcheggio ex
tranviarie da piazza Risorgimento lungo la via Dante fino a via
Cimitero e dalla via Boschetto
– via Cimitero, nonché da via della Vecchia Dogana.
Si precisa che la libera circolazione dei veicoli
sarà consentita
limitatamente al senso di marcia dei veicoli provenienti da P.zza
Cadorna e diretti verso
Via Giuseppina, nelle seguenti vie:
in Via Giordano nel tratto compreso dall’intersezione
stradale con
Via del Sale all’intersezione stradale con Via Novati, in Via
Novati e
in Via
Ippocastani per tutta l’estensione delle vie
Sarà consentito l’accesso in senso opposto di
marcia ai veicoli adibiti a servizi pubblici ed ai veicoli
d’emergenza.
In Via Novati, in Via Ippocastani e nel tratto di Via Giordano
compreso dall’intersezione stradale con Via Novati
all’intersezione
stradale con Via
Mosa, l’accesso sarà consentito anche ai sopra citati
veicoli derogati.
L’accesso e l’uscita del parcheggio di piazza
della Croce Rossa (foro Boario) sarà possibile solamente da via
dell’Annona.
Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con
appositi
provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di
circolazione per particolari
veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la
facoltà di
avvalersi di autocertificazione.
Nel caso la segnaletica vigente sia in contrasto con quanto
previsto
dal presente provvedimento saranno attuati opportuni interventi
segnaletici coordinati
dalla Polizia Municipale.
AVVERTE
Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà sanzionato
ai sensi del Codice della strada
AVVERTE
ALTRESì
Contro il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso al
TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione
INVITA
Tutta la popolazione a non utilizzare i mezzi di trasporto
privati,
a ridurre le temperature negli ambienti e le ore di funzionamento del
riscaldamento e a non
utilizzare stufe e caminetti a combustibile solido.
Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi
più celeri ed opportuni.
- Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona,
al
Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine,
al
Presidente della
Provincia di Cremona, all’A.R.P.A. dipartimento di Cremona,
all’A.E.M.
S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche
Ambientali, nonchè ai Direttori
dei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità,
Affari
Generali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
- mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor
Prefetto della
Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro
Piacentino, Spinadesco,
Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo,
Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.
IL SINDACO
prof. Gian Carlo Corada
ALLEGATO "A"
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione
comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive
direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se
immatricolati prima del 1 gennaio 1993.
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Codifiche normative Euro
denominazione
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EURO 1
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EURO 2
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EURO 3
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EURO 4
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data di inizio
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dal 1/1/1993
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dal 1/1/1997
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dal 1/1/2001
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dal 1/1/2006
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codici
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1991/441/CEE
1993/59/CEE
1994/12/CE
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1996/69/CE
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1998/69/CE A
1999/102/CE A
2001/1/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A
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1998/69/CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69 CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
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