Cremona, lì
22 ottobre 2004
IL
SINDACO
Vista la
necessità di raggiungere i valori limite di qualità
dell'aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il
parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40
microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di
50 microgrammi/mc, come concentrazione media giornaliera da non
superare più di 35 volte l'anno;
Considerato che
la città di Cremona, anche a causa della sua posizione
geografica, è soggetta a frequenti episodi di
inquinamento dell'aria, derivanti dalle polveri sottili (PM 10),
specie durante la stagione invernale, come confermato dai dati
storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse chiusure
della città al traffico veicolare al fine della riduzione
dell'inquinamento;
considerato che
nell'inverno 2003-2004 si sono verificati 69 superamenti della
soglia d'attenzione per il parametro PM 10;
considerato che
nella stagione invernale 2003 2004 il comune di Cremona aveva
adottato un articolato piano anti smog che ha consentito una
riduzione dell'inquinamento e delle giornate di chiusura del
traffico veicolare rispetto all'inverno precedente;
richiamata la
Delibera Giunta
Regionale 19 ottobre 2001, n. 6501 "zonizzazione
del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e
razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al
controllo dell'inquinamento da PM 10, fissazione dei limiti di
emissione degli impianti di energia e piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico ", dove il comune di Cremona
veniva dichiarato "Comune critico" in quanto capoluogo
di provincia e fissati i limiti di attenzione e di allarme per
il parametro PM 10, rispettivamente a 50 microgrammi/mc e 75
microgrammi/mc, misurati nelle 24 ore per l'adozione dei
provvedimenti di restrizione del traffico;
richiamata la
Delibera Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 10863
"disposizioni concernenti il piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico modifica della DGR 19 ottobre 2001, n.
6501" in cui veniva confermato il valore limite di
attenzione per il parametro PM 10 in 50 microgrammi/mc misurato
nelle 24 ore;
richiamata la
Delibera Giunta
Regionale del 29 luglio 2003, n. 13856 "piano
d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento
al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli
agglomerati della Regione Lombardia";
richiamata la
Delibera Giunta Regionale del 5
agosto 2004, n. 18622 "Piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli
agglomerati della regione Lombardia" in cui vengono fissati
i giorni e gli orari di chiusura al traffico veicolare;
richiamata la
Delibera di Giunta Municipale n. 424 del 13 ottobre 2004, prot.
n. 48103 con cui viene approvato il Piano d'azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico da adottare nell'inverno 2004-2005;
visto il
Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento
recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e
sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si
prevede che i Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e
l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili
superamenti dei livelli di attenzione sono tenuti ad applicare
le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7,
comma 1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;
visto
l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30
aprile 1992 n. 285, con il quale si da' facoltà ai
Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione
dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti;
visti
l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e
l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona,
che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
il blocco del
traffico di tutti i mezzi non catalizzati (veicoli, motoveicoli e
ciclomotori) su tutto il territorio municipale dall'8 novembre
2004 al 17 dicembre 2004 e dal 10 gennaio 2005 al 28 febbraio
2005, nei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le
festività infrasettimanali) nei seguenti orari: dalle ore
08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Sono esclusi dal
blocco del traffico a fasce orarie i seguenti mezzi:
autoveicoli, i
motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);
autoveicoli con
motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi
(metano, gpl);
autoveicoli ad
accensione comandata alimentati a benzina, dotati di
catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e
successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio
1993 o in precedenza, purchè conformi alla citata
direttiva 91/441/CEE
autoveicoli ad
accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle
3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore
alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
93/59/CEE e successive direttive;
motoveicoli e
ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva
97/24/CEE;
motoveicoli e
ciclomotori dotati di motore a quattro tempi omologati
precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE.
ORDINA
ALTRESI'
di non applicare il
divieto di circolazione:
ai tratti
autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel
territorio comunale;
ai tratti di
strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e stradali
ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni
periferiche dei mezzi pubblici.
Vengono inoltre
escluse dal presente provvedimento le seguenti categorie di
veicoli:
autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA.,
dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale;
autoveicoli di
pronto soccorso;
mezzi di
trasporto pubblico e scuola bus;
taxi e veicoli
a noleggio con conducente;
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del
relativo contrassegno;
autovetture
targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
autoveicoli
appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni
di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione
del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi
di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas,
acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti
termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e
combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci,
alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
autoveicoli
adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
autoveicoli di
medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita
autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio permessi o in
alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro;
autoveicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie
(es. dialisi, chemioterapia);
autoveicoli
utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire
la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal
datore di lavoro;
autoveicoli dei
sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per
le funzioni del proprio ministero;
Potranno essere
accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti
motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione
per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non
è prevista la facoltà di avvalersi di
autocertificazione.
Chi non rispetta la
presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice
della strada
Tutta la popolazione
è invitata a non utilizzare i mezzi di trasporto privati e
a ridurre le temperature negli ambienti e gli orari di
funzionamento degli impianti termici.
Sono da considerare
catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata, alimentati a
benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive direttive e
quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se
immatricolati prima del 1 gennaio 2003;
TIPOLOGIA
DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II
CE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli
benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St I
CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St II
CEE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St I CE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St II CE
Autoveicoli
diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St III
CE
Motoveicoli e/o
ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24 CE
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