COMUNE DI CREMONA

L.R. 24/2006. Ordinanza sindacale per l'attuazione di alcune prescrizioni di cui al Piano d'azione regionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico:
limitazioni e deroghe alla circolazione - altri divieti

Prot. Gen. 54802/08

IL SINDACO

  • Vista la  Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell'ambiente" in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, particelle di piombo), 2000/69/CE del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 (Ozono nell'aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);
  • richiamata la Delibera Giunta Regionale n. 8/5290 del 2 agosto 2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, artt. 2, c. 2 e 30, c. 2) - Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/2001 e n. 11485/2002", con la quale viene aggiornata la suddivisione del territorio regionale in zone come precedentemente definito nelle sopraccitate delibere;
  • preso atto che ai sensi della D.g.r. n. 8/5290 è istituita, tra le altre, la zona A1 (agglomerato urbano), nelle cinture urbane di Lodi, Pavia, Mantova e Cremona, zone caratterizzate da concentrazioni più elevate di PM10 primario, NOx, COV, da una maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico, nonché da particolari condizioni meteo-climatiche, da un intenso uso del suolo e da particolari sorgenti di emissioni;
  • visto che il Comune di Cremona viene aggregato con i comuni confinanti (Bonemerse, Castelverde, Gadesco, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco) in un'unica area omogenea (A1);
  • richiamata la D.g.r. n. 8/7635 del 11 luglio 2008 "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli - Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, L.R. 24/06", in definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del Piano d'azione 2008-2009 nonché delle deroghe al rispetto delle disposizioni ivi contenute;
  • preso atto della richiesta nella citata D.g.r. n. 8/7635, al punto B) "Ambito di applicazione", di fornire in concerto con la Provincia di riferimento (P.G. 44064), l'elenco delle strade ricadenti all'interno del proprio ambito di applicazione da escludere dal fermo della circolazione;
  • richiamata la Comunicazione di Giunta Municipale P.G. 53595 del 8 ottobre 2008, con la quale si prende atto dei provvedimenti attuativi del Piano d'Azione regionale 2008 - 2009;
  • richiamato il piano di "Individuazione dei tratti stradali esenti dalle limitazioni alla circolazione" (P.G. 48002 del 10/09/2008 e successivo 54678 del 14/10/2008) definito in concertazione con Provicia di Cremona, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente e Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia;
  • visti l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;

ORDINA

Il fermo del traffico su tutto il territorio municipale dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009, nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei seguenti mezzi (si veda l'Allegato 1):

  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1" a benzina);
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 diesel" ed "Euro 1 diesel");
  • motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 a due tempi").

Il fermo del traffico non si applica:

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale R1 (ai sensi della L.R. 9-2001, art. 3, con Dgr 7/19709 del 3-12-2004 e successivi aggiornamenti);
  • alle strade di penetrazione e di collegamento tra le strade ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:

    STRADE DI PENETRAZIONE

    Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia).

    STRADE DI COLLEGAMENTO

    • Via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale");
    • viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura);
    • via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est);
    • via dell'Annona (altre).

    PARCHEGGI

    Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i seguenti mezzi (art. 13, comma 4, L.R. 24/06):

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, Gpl);
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (Decreto Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008);
  • veicoli storici dotati di attestato rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri (art. 6, comma 4, del Codice della Strada, D.lgs. n. 285/92;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 285/1992;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997;
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, della Croce Rossa italiana, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione civile, del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico - ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti "pre-Euro 1"), individuati dalla Dgr. n. 4924 del 15 giugno 2007;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
  • autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare.

Vengono inoltre derogate le seguenti categorie di veicoli (art. 22, comma 2, L.R. 24/06):

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori di mercato all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio permessi o in alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
  • ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
  • veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all'articolo 203 del D.p.r. 495/92;

ORDINA ALTRESÌ

Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettere b) della L.R. 24/2006. Tale divieto si applica agli apparecchi appartenenti alle seguenti categorie:

  1. camini aperti;
  2. camini chiusi e stufe acquistati prima del 1990;
  3. camini chiusi e stufe acquistati dopo il 1990 che non garantiscono un rendimento uguale o maggiore al 63% e basse emissioni di CO.

Il valore del rendimento energetico è precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio. In mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice.
La data di acquisto dell'apparecchio è attestata dal documento fiscale, in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l'autocertificazione resa dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio.

ORDINA INOLTRE

  • Obbligo di spegnere i motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico (ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento di Polizia);
  • si vieta la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale e in generale l'incenerimento a terra di rifiuti speciali di origine vegetale, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del D.lgs 152/06 o delle procedure semplificate (d.m. 6/2/98), (sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali);
  • si vieta la climatizzazione (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Burl il 17 marzo 1995, 3° supplemento straordinario al n. 11) dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage; box, garage, depositi.

AVVERTE

  • Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo indicazioni specifiche;
  • in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. 24/06, art. 27 (comma 11), art. 27 (comma 16) in caso di reiterazione della violazione dell'art.13;
  • in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, relative all'impiego di biomasa legnosa, si applicherà la sanzione prevista all'articolo 27, comma 4, della L.R. 24/2006, nonché la sanzione di cui al comma 16 del medesimo articolo 27 in caso di reiterazione;
  • Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Tali deroghe sono valide per tutta la Zona A1 della Regione Lombardia (D.g.r. n. 5290/07).

AVVERTE ALTRESÌ

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.

  • Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, al Presidente della Provincia di Cremona, all'A.R.P.A. dipartimento di Cremona, all'A.E.M. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali, nonché ai Direttori dei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
  • mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.

IL SINDACO
Prof. Gian Carlo Corada


ALLEGATO 1

Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come Euro 1) e successive direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 1993.

TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL

Categoria
Direttiva di riferimento Data di entrata in vigore
Euro 1 91/441/CEE
91/542/CEE punto 6.2.1.A
93/59/CEE
97/24 CEE cap. 5
1.1.1993
Euro 2 91/542/CEE punto 6.2.1.B
94/12/CE
96/1/CE
96/44/CE
96/69/CE
98/77/CE
1.1.1997
Euro 3 98/69/CE
98/77/CE rif 98/69/CE A
1999/96/CE A
1999/102/CE rif. 98/69/CE
2001/1/CE rif 98/69/CE
2001/27/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A
1.1.2001
Euro 4 98/69/CE B
98/77/CE rif. 98/69/CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69/CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27/CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
1.1.2006
Euro 5 2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato)
1.1.2008

Nota: il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009

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