Prot. Gen. 54802/08
IL SINDACO
- Vista la Legge
regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 recante "Norme
per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela
della salute e dell'ambiente" in attuazione della direttiva quadro
96/62/CE del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità
dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del 22
aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido
di zolfo, biossido di azoto, particelle di piombo), 2000/69/CE del 16
novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio
nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 (Ozono nell'aria),
in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a
riferimento il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in
materia ambientale);
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale n. 8/5290 del 2
agosto 2007
"Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per
l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi
di qualità dell'aria dell'ambiente e ottimizzazione della rete di
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, artt. 2, c. 2
e 30, c. 2) - Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/2001 e n. 11485/2002",
con la quale viene aggiornata la suddivisione del territorio regionale
in zone come precedentemente definito nelle sopraccitate delibere;
- preso atto che ai sensi della D.g.r.
n. 8/5290 è istituita, tra le
altre, la zona A1 (agglomerato urbano), nelle cinture urbane di Lodi,
Pavia, Mantova e Cremona, zone caratterizzate da concentrazioni più
elevate di PM10 primario, NOx, COV, da una maggiore densità abitativa e
con maggiore disponibilità di trasporto pubblico, nonché da particolari
condizioni meteo-climatiche, da un intenso uso del suolo e da
particolari sorgenti di emissioni;
- visto che il Comune di Cremona viene aggregato con i comuni
confinanti (Bonemerse, Castelverde, Gadesco, Gerre de' Caprioli,
Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco) in un'unica area
omogenea (A1);
- richiamata la D.g.r. n. 8/7635 del 11 luglio 2008 "Misure
prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli
- Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'art.
22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n.
24 - Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da
combustione di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, L.R. 24/06", in
definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del Piano
d'azione 2008-2009 nonché delle deroghe al rispetto delle disposizioni
ivi contenute;
- preso atto della richiesta nella citata D.g.r. n. 8/7635, al punto
B) "Ambito di applicazione", di fornire in concerto con la Provincia di
riferimento (P.G. 44064), l'elenco delle strade ricadenti all'interno
del proprio ambito di applicazione da escludere dal fermo della
circolazione;
- richiamata la Comunicazione di Giunta Municipale P.G. 53595 del 8
ottobre 2008, con la quale si prende atto dei provvedimenti attuativi
del Piano d'Azione regionale 2008 - 2009;
- richiamato il piano di "Individuazione dei tratti stradali esenti
dalle limitazioni alla circolazione" (P.G. 48002 del 10/09/2008 e
successivo 54678 del 14/10/2008) definito in concertazione con Provicia
di Cremona, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente e Direzione
Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia;
- visti l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e
l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che
danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
Il fermo del traffico su tutto il territorio municipale dal 15
ottobre 2008 al 15 aprile 2009, nei giorni dal lunedì al venerdì,
escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30
dei seguenti mezzi (si veda l'Allegato 1):
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a
servizio pubblico (detti "pre-Euro 1" a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. B, oppure non omologati ai
sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a
servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 diesel" ed "Euro 1 diesel");
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a
servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 a due tempi").
Il fermo del traffico non si applica:
- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1 (ai sensi della L.R. 9-2001,
art. 3, con Dgr 7/19709 del 3-12-2004 e successivi aggiornamenti);
- alle strade di penetrazione e di collegamento tra le strade ai
precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in
corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:
STRADE DI PENETRAZIONE
Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della
Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via
Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero
fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino
all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con
via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra
via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino
all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po
(limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia).
STRADE DI COLLEGAMENTO
- Via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale");
- viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza
Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà,
via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia
delle vecchie mura);
- via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est);
- via dell'Annona (altre).
PARCHEGGI
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica;
autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio
piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona;
parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.
Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i seguenti mezzi (art. 13, comma 4, L.R. 24/06):
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, Gpl);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di
abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o
successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa
(Decreto Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008);
- veicoli storici dotati di attestato rilasciato a seguito di
iscrizione negli appositi registri (art. 6, comma 4, del Codice della
Strada, D.lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, anche
se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997;
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle
Forze Armate, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza,
della Croce Rossa italiana, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi
di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione civile, del Corpo
Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico - ad esclusione dei mezzi
non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive
successive (veicoli detti "pre-Euro 1"), individuati dalla Dgr. n. 4924
del 15 giugno 2007;
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
- autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare.
Vengono inoltre derogate le seguenti categorie di veicoli (art. 22, comma 2, L.R. 24/06):
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono
funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del
datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di
emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali,
limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il
luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori di mercato all'ingrosso (ortofrutticoli,
ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso
strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio
domicilio e viceversa;
- veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di
apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio permessi o in
alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado
di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal
datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo
285/1992, elencati all'articolo 203 del D.p.r. 495/92;
ORDINA ALTRESÌ
Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il
riscaldamento domestico degli edifici, nel caso siano presenti altri
impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili
ammessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettere b) della L.R.
24/2006. Tale divieto si applica agli apparecchi appartenenti alle
seguenti categorie:
- camini aperti;
- camini chiusi e stufe acquistati prima del 1990;
- camini chiusi e stufe acquistati dopo il 1990 che non garantiscono
un rendimento uguale o maggiore al 63% e basse emissioni di CO.
Il valore del rendimento energetico è precisato sul libretto di
istruzioni dell'apparecchio. In mancanza di questo sarà ritenuta valida
la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice.
La data di acquisto dell'apparecchio è attestata dal documento fiscale,
in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l'autocertificazione resa
dal proprietario dell'edificio in cui è installato l'apparecchio.
ORDINA INOLTRE
- Obbligo di spegnere i motori degli autobus nella fase di
stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le
fasi di carico/scarico (ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento di
Polizia);
- si vieta la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale
e in generale l'incenerimento a terra di rifiuti speciali di origine
vegetale, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi degli artt. 208,
209, 210 e 211 del D.lgs 152/06 o delle procedure semplificate (d.m.
6/2/98), (sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico degli
Enti Locali);
- si vieta la climatizzazione (circolare regionale Settore sanità e
igiene n. 8, pubblicata sul Burl il 17 marzo 1995, 3° supplemento
straordinario al n. 11) dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti
ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie
che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage; box,
garage, depositi.
AVVERTE
- Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo indicazioni specifiche;
- in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, relative
alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste
dalla L.R. 24/06, art. 27 (comma 11), art. 27 (comma 16) in caso di
reiterazione della violazione dell'art.13;
- in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, relative
all'impiego di biomasa legnosa, si applicherà la sanzione prevista
all'articolo 27, comma 4, della L.R. 24/2006, nonché la sanzione di cui
al comma 16 del medesimo articolo 27 in caso di reiterazione;
- Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi
provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di
circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità.
Tali deroghe sono valide per tutta la Zona A1 della Regione Lombardia
(D.g.r. n. 5290/07).
AVVERTE ALTRESÌ
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al
TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.
- Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al
Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, al
Presidente della Provincia di Cremona, all'A.R.P.A. dipartimento di
Cremona, all'A.E.M. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore
alle Politiche Ambientali, nonché ai Direttori dei Settori Lavori
Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali, Segreteria -
Gabinetto del Sindaco;
- mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della
Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro
Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve
Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e
Stagno Lombardo.
IL SINDACO
Prof. Gian Carlo Corada
ALLEGATO 1
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione
comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come Euro 1) e successive
direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se
immatricolati prima del 1 gennaio 1993.
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Categoria
|
Direttiva di riferimento
|
Data di entrata in vigore
|
Euro 1
|
91/441/CEE
91/542/CEE punto 6.2.1.A
93/59/CEE
97/24 CEE cap. 5
|
1.1.1993
|
Euro 2
|
91/542/CEE punto 6.2.1.B
94/12/CE
96/1/CE
96/44/CE
96/69/CE
98/77/CE
|
1.1.1997
|
Euro 3
|
98/69/CE
98/77/CE rif 98/69/CE A
1999/96/CE A
1999/102/CE rif. 98/69/CE
2001/1/CE rif 98/69/CE
2001/27/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A
|
1.1.2001
|
Euro 4
|
98/69/CE B
98/77/CE rif. 98/69/CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69/CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27/CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
|
1.1.2006
|
Euro 5
|
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol.
migliorato)
|
1.1.2008
|
Nota: il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009
|