Decreto 21 aprile 1999, n. 163
(Gazzetta ufficiale 11 giugno 1999 n. 135)
testo coordinato con le modifiche apportate dal Dm 2 aprile 2002, n.
60.
(le aggiunte sono evidenziate in
neretto; le soppressioni sono barrate).
Regolamento recante norme per l'individuazione dei
criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della
sanità
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo
2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del
Ministero della sanità in merito alla determinazione dei
limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei
limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo
3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di
stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri
ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione
della circolazione ai fini della prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle
emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della
qualità dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, in merito agli standard di
qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli
inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione;
Visti i propri decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri
per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione
dei piani di risanamento della qualità dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante
l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento
urbano;
Visto il proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di
concentrazione ed i limiti di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi
di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese
PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo
codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
1996, in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in
circolazione;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28
dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti
del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci,
recepita con decreto del Ministro dell'ambiente del 23 marzo
1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai
veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo
1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998,
concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino
blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del nuovo codice
della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità
sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui
al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in
evidenza situazioni critiche in relazione alle concentrazioni
atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e
particelle sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute
delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle
sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle città;
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti
primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi
policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di
monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità
nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 23 marzo 1999;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I comuni individuati all'allegato
III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione
inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità
delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli
di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel
citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle
regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro
stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di
inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo
9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di
limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.I Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed
alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n.
351/99 in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di
superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste
dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei
programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della
circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri
attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo
n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18
agosto 2000, n. 267.
285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
3.
Quale misura preventiva, i comuni di cui
al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per
tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno
annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio
1996.
In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con
particolare riferimento al benzo(a)pirene, i Sindaci dei Comuni
individuati all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994 e dei Comuni, con popolazione inferiore, per i quali
la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni
facciano prevedere possibili superamenti dell'obiettivo di
qualità individuato nel predetto decreto, nonché i
Sindaci degli altri Comuni individuati dalle Regioni nei piani di
risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, o nei relativi stralci, adottano le misure di cui al
commi 2 sulla base dei piani di risanamento e tutela della
qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203/88.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, il riferimento ai piani e
ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n.
351/99, contenuto nel comma 2, si intende effettuato ai piani di
risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente
normativa si intende effettuato all'obiettivo di qualità
vigente per il benzo(a)pirene.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all'entrata in
vigore del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 351/99, relativo agli inquinanti di cui al punto 9, II
parte, dell'allegato I al medesimo decreto legislativo.
6. Quale misura preventiva, i Comuni di cui al comma 2 possono
vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli
che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle
emissioni secondo la procedure previste dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.
Articolo 2
1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma
2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienta unità sanitaria
locale (AUSL):
a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare
della qualità dell'aria del territorio comunale con
l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e
della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui
all'allegato 1 al presente decreto; b) al termine di ogni anno
solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni
di cui all'allegato 2 al presente decreto.
2. I sindaci di cui
all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della
valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne
inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della
sanità.
Articolo 3
1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase
di prima applicazione e successivamente entro il 1 febbraio di ogni
anno, sulla base del rapporto annuale di cui allo stesso articolo 2,
comma 1, dispongono le misure programmate, permanenti o periodiche,
di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione
dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dal successivo
articolo 4.
Fino all'attuazione, da parte delle Regioni, degli adempimenti
previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 8, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo n. 351/99, continuano ad applicarsi le
misure precedentemente adottate dai Sindaci. Tali misure possono
essere rimodulate, ai fini del rispetto dei valori limite e delle
soglie di allarme previste dalla vigente normativa, sulla base delle
previsioni di miglioramento o di peggioramento dello stato della
qualità dell'aria, alla luce delle informazioni rese
disponibili ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
351/99.
2. Le misure di cui al precedente comma devono essere
adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di
inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e,
successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità
dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo
inquinante, del valore obbiettivo di qualità di cui
all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure
devono essere di estensione tale da coinvolgere le sorgenti di
emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate
nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non
determinare situazioni critiche in altre aree.In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco,
delle misure previste dai piani e dai programmi regionali di cui
all'articolo 1, le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva,
dalla Regione, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il
rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui
si verificano nell'arco dell'anno superamenti significativi e
frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto
del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione di cui ai commi 1 nelle zone
di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a quelli indicati nel
comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7.4.
Le misure di cui ai precedenti commi, sono
inserite, a cura della provincia e della regione, nel piano di
intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto 20 maggio
1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n.
203.
5. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, almeno
annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base
delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello
stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in
un periodo rappresentativo.6.
Qualora non siano disponibili i dati
necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione
preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima
attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in
via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore
congestione di traffico.
Articolo 4
1. Quando il valore medio annuo di
concentrazione del benzene in atmosfera, nelle aree individuate dalla
valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale
sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il Sindaco
dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad
accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione
contribuiscono ai livelli di inquinamenti rilevati nell'area di
superamento. La limitazione può essere disposta in maniera
permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere,
settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle
valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.
2. Il Sindaco può
consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad
accensione comandata, di cui all'allegato 3, punto 1, nel caso che il
loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti
compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
3. Quando il valore medio
annuo di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici, con
riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle aree individuate
dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale
sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il Sindaco
dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle
zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli
di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione
può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata
per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi
dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il
Sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di
veicoli a motore, indicate nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il
loro contributo, in termini di emissioni di idrocarburi policiclici
aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, risulti compatibile
col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
4. Quando il valore medio
annuo rilevato per le particelle sospese PM10 in atmosfera, nelle
aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal
rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore
obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25
novembre 1994, il Sindaco dispone la limitazione della circolazione
degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle
zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli
di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione
può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata
per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi
dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il
Sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di
veicoli azionati da motore ad accensione spontanea, indicate
nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo, in termini
di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col
raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
5. Sono esentati dalle
misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la
sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al
servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori elettrici, nonché gli autoveicoli ibridi (dotati
di motori elettrici e di un motore termico) e gli autoveicoli a
minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini
dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'ambiente 27 marzo 1998.
6. Per le zone dove vengono
adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere
predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che
assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità delle
merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti.
A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le
aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il
conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti
dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di
carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare.
7. Per l'attivazione dei
provvedimenti di limitazione della circolazione, i sindaci adottano
misure adeguate per l'individuazione delle diverse tipologie di
autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo delle
stesse.
Articolo 5
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994,
è sostituito dal seguente:
" 2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della
concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo
discontinuo secondo quanto riportato nell'allegato VII.".
Articolo 6
1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei
criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
Valutazione preliminare della qualità
dell'aria
1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione,
relativamente agli inquinanti normati, dello stato della
qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base
delle informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne
di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori
passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento,
nonché dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e
mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o
altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello
nazionale o internazionale o validati secondo procedure
documentate.
2. In via generale, viene seguita la seguente procedura:
a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni
fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;
b) integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub
a);
c) redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione
spaziale e temporale;
d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le misurazione
sub a) e b) con i dati sub c) per valutare la distribuzione delle
concentrazioni di inquinanti;
e) presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di
mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in
cui sono superati o sono a rischio di superamento i livelli di
attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità
dell'aria;
f) effettuare una valutazione dell'estensione delle aree interessate,
delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente
coinvolta;
g) sulla base delle valutazioni effettuate sub e) e f), individuare
le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le
zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a
misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;
h) stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla
riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili.
Allegato 2
Rapporto annuale sulla qualiti
dell'aria
Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello
stato della qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli
inquinanti normati, e di informazione sulle misure di prevenzione
già adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti
sulla base delle misure programmate.
Il rapporto contiene:
a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi
di rilevamento e le campagne di misura effettuate; b) l'inventario
aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di
sorgenti;
c) le informazioni sull'andamento dei parametri meteoclimatici;
d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al
loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando eventualmente
le misure con le simulazioni modellistiche;
e) la valutazione della qualità dell'aria e dei fattori
meteoclimatici ed antropici coinvolti;
f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle
sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) le misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei
risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di
miglioramento della qualità dell'aria con particolare
riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 1 ed
a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in
conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
h) i programmi di rilevazione per l'anno successivo;
i) sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e), f) e g),
l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli
di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere
soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei
veicoli a motore.
Allegato 3
Tipologie dei veicoli per i quali può essere consentita la
circolazione
N. 1. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della
direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del cap.
5 della direttiva 97/24/CE.
N. 2. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della
direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del cap.
5 della direttiva 97/24/CE;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di
cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera A), della stessa
direttiva;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci e delle persone di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di
cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa
direttiva;
autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto
delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.
N. 3. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69/CE;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di
cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa
direttiva;
autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto
di persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.
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