COMUNE DI CREMONA

Ordinanza del Sindaco per l'applicazione del Piano d'azione regionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico nel periodo 15 ottobre 2007 - 15 aprile 2008
coordinata con l'integrazione emessa in data 24 ottobre 2007

Cremona, lì 12 ottobre 2007

IL SINDACO

  • Vista la necessità di raggiungere i valori limite di qualità dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dal decreto ministeriale 60/02;
  • considerato che la città di Cremona, anche a causa della sua posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di inquinamento dell’aria, derivanti dalle polveri sottili (PM10), specie durante la stagione invernale, come confermato dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse chiusure della città al traffico veicolare al fine della riduzione dell’inquinamento
  • considerato che nel corso dell’anno 2006 si sono verificati 140 superamenti della soglia d’attenzione per il parametro PM10;
  • richiamata la Delibera Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 10863 "Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – modifica della DGR 19 ottobre 2001, n. 6501" in cui veniva confermato il valore limite di attenzione per il parametro PM10 in 50 microgrammi/mc misurato nelle 24 ore;
  • richiamata la Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell’ambiente" in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell’aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, particelle di piombo), 2000/69/CE del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente) e 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 (Ozono nell’aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);
  • richiamata la Delibera Giunta Regionale n. 8/5290 del 2 agosto 2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, artt. 2, c. 2 e 30, c. 2) – Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/2001 e n. 11485/2002", con la quale viene aggiornata la suddivisione del territorio regionale in zone come precedentemente definito nelle sopraccitate delibere;
  • preso atto che ai sensi della D.g.r. n. 8/5290 è istituita, tra le altre, la zona A1 (agglomerato urbano), nelle cinture urbane di Lodi, Pavia, Mantova e Cremona, zone caratterizzate da concentrazioni più elevate di PM10 primario, NOx, COV, da una maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico, nonché da particolari condizioni meteo-climatiche, da un intenso uso del suolo e da particolari sorgenti di emissioni;
  • visto che il Comune di Cremona viene aggregato con i comuni confinanti (Bonemerse, Castelverde, Gadesco, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco) in un’unica area omogenea (A1);
  • richiamata la Delibera Giunta Regionale n. 8/5291 del 2 agosto 2007 "Piano d'Azione per il periodo 15 ottobre 2007 - 15 aprile 2008 per il contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico", dando atto che il Piano d’azione è relativo alle zone del territorio lombardo classificato come A1, per le particolarità sopra citate;
  • richiamata la Comunicazione di Giunta Municipale del 3 ottobre 2007, con cui si prende atto del Piano d’azione regionale, di cui alla citata Delibera del 2 agosto 2007, in applicazione della citata legge regionale 24/2006, per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da adottare nell’inverno 2007-2008;
  • vista la Delibera Giunta Regionale n. 8/5546 del 10 ottobre 2007 "Piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Criteri e modalità di attuazione nel periodo dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008" in definizione sia dei criteri e delle modalità per l’attuazione della suddetta D.g.r. n. 5291, sia delle deroghe al rispetto delle disposizioni ivi contenute;
  • visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;
  • visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
  • visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;

ORDINA

Il fermo del traffico su tutto il territorio municipale dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei seguenti mezzi (si veda l’Allegato "A"):

  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1" a benzina);
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 diesel" e "Euro 1 diesel");
  • motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 a 2 tempi").

Sono esclusi dal fermo del traffico i seguenti mezzi:

  • autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (elettrici);
  • autoveicoli a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
  • autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, Gpl);
  • autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall’1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
  • gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologate ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
  • gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
  • motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi omologati precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE.

Il fermo del traffico non si applica:

  • ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
  • ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e stradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici.

DISPONE (*)

Con provvedimento contingibile e urgente che il fermo del traffico sul territorio municipale non sia applicato alle strade sottoelencate, stante la necessità di collegamento tra gli svincoli autostradali, stradali e i parcheggi situati all'interno della cerchia definita dalla tangenziale urbana: piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori; parcheggio via della Vecchia Dogana; parcheggio via Magazzini Generali - via Mosconi.

STRADE DI COLLEGAMENTO:

  • via Eridano, Via Monviso, Via Seminario, via N. Sauro, via Zaist (tangenziale);
  • viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura);
  • via dell'Annona, via della vecchia Dogana, via Magazzini Generali (altre).

STRADE DI PENETRAZIONE:

  • Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Trebbia, via De Stauris, via Milano, via Sesto, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto, via Cimitero, via Brescia, via Persico, via Mantova, via Postumia, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore, via S. Rocco, via Bosco, via del Sale, via Portinari del Po.
[ (*) Strade escluse con integrazione all'ordinanza emessa in data 24 ottobre 2007]

Vengono inoltre escluse dal presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

  • autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione civile;
  • autoveicoli di pronto soccorso;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico – ad esclusione dei mezzi non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive (veicoli detti "pre-Euro 1"), individuati dalla D.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007;
  • taxi e veicoli a noleggio con conducente;
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
  • autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
  • autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori di mercato all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all’articolo 203 del D.p.r. 495/92;
  • autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
  • autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi o in alternativa la tessera di iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia);
  • autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
  • autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
  • ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
  • ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
  • ai veicoli con targa estera.

ORDINA ALTRESI’

Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il riscaldamento domestico degli edifici (si veda l’Allegato "B"), nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lettere b) della l.r. 24/2006. Tale divieto si applica agli apparecchi appartenenti alle seguenti categorie:

  1. camini aperti;
  2. camini chiusi e stufe acquistati prima del 1990;
  3. camini chiusi e stufe acquistati dopo il 1990 che non garantiscono un rendimento uguale o maggiore al 63% e basse emissioni di CO.

Il valore del rendimento energetico è precisato sul libretto di istruzioni dell’apparecchio. In mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice.

La data di acquisto dell’apparecchio è attestata dal documento fiscale, in mancanza di questo, sarà ritenuta valida l’autocertificazione resa dal proprietario dell’edificio in cui è installato l’apparecchio.

ORDINA INOLTRE

  • obbligo di spegnere i motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate (ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento di Polizia);
  • si vieta la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale e in generale l’incenerimento a terra di rifiuti speciali di origine vegetale, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi degli artt. 208.209, 210 e 211 del D.lgs 152/06 o delle procedure semplificate (d.m. 6/2/98), (sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali);
  • si vieta la climatizzazione (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Burl il 17 marzo 1995, 3° supplemento straordinario al n.11) dei seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
    cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
    box, garage, depositi.

AVVERTE

  • Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo indicazioni specifiche;
  • in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, relative alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
  • in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, relative all’impiego di biomasa legnosa, si applicherà la sanzione prevista all’articolo 27, comma 4, della l.r. 24/2006, nonché la sanzione di cui al comma 16 del medesimo articolo 27 in caso di reiterazione;
  • Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Tali deroghe sono valide per tutta la Zona A1 della Regione Lombardia (D.g.r. n. 5290/07).

AVVERTE ALTRESI’

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.

  • Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine, al Presidente della Provincia di Cremona, all’A.R.P.A. dipartimento di Cremona, all’A.E.M. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali, nonché ai Direttori dei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
  • mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.

IL SINDACO
Prof. Gian Carlo Corada




ALLEGATO "A"

Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 1993.

TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL

Denominazione

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

Data di inizio

dal 1/1/1993

dal 1/1/1997

dal 1/1/2001

dal 1/1/2006

Codici

1991/441/CEE
1993/59/CEE
1994/12/CE

1996/69/CE

1998/69/CE A
1999/102/CE A
2001/1/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A

1998/69/CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69 CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B


Se sulla carta di circolazione non è presente una delle direttive contenute nella tabella precedente, consulta la tabella completa delle classi euro dei mezzi di trasporto

ALLEGATO "B"

Tipi di impianto

  1. Usare impianti efficienti e ben tenuti.
  2. Sostituire gli impianti vecchi con impianti di nuova concezione.
  3. Tenere pulita la canna fumaria.
  4. Migliorare il tiraggio, se la casa è molto isolata termicamente, prevedendo una presa d’aria.

Tipo di biomassa legnosa

  1. Bruciare legna secca stagionata (con umidità uguale o inferiore al 40%)
  2. Bruciare legna di dimensioni adeguate, evitando pezzi più lunghi di 40 cm e larghi più di 15 cm.
  3. Se si usa pellets, usare un prodotto di buona qualità.
  4. Non utilizzare legna trattata, legname proveniente dalla demolizione di edifici, quello costituito da imballaggi, mobili usati, la formica, il compensato.
  5. Non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato. La combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche, il suo utilizzo è consentito solo in impianti attrezzati.
  6. Non bisogna bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Questi materiali producono gas nocivi e polveri.
  7. Per accendere la fiamma utilizzare la giusta quantità di legna secca o carta di giornale (non usare carta patinata, di riviste o settimanali).
  8. Scegliere il rivenditore di legna affidabile. Chiedere di poter visitare l’area o il magazzino, la legna sporca di sabbia o fango è meno conveniente.
  9. Quando si acquista legna verde, umida o bagnata, si paga l’acqua in questa presente. È buona norma acquistare la legna durante il periodo estivo.
  10. È importante accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo che possa continuare la stagionatura.

Controllo della combustione

  1. Il fumo deve essere quasi invisibile (fumo denso, di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento)
  2. La fiamma blu o rosso chiara indica una buona combustione.
  3. La cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante, testa del camino sporca di nero indicano cattiva combustione).
  4. Non devono essere avvertiti odori (la presenza di odori indica la possibile formazione di sostanze nocive).
  5. Devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile.
  6. Lasciare sempre il controllo dell’aria completamente aperto finché nella camera di combustione c’è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico.

Per camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio alimentato a biomassa legnosa, acquistati dopo il 1990, il valore di emissione di Monossido di carbonio (CO) deve ritenersi uguale o inferiore al 5% in riferimento ad un tenore d’ossigeno (O2) del 13%.

Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008


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