Cremona,
lì 12 ottobre 2007
IL
SINDACO
- Vista la necessità di raggiungere i valori limite di
qualità
dell’aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
recepite dal
decreto ministeriale 60/02;
- considerato che la città di Cremona, anche a causa
della sua
posizione geografica, è soggetta a frequenti episodi di
inquinamento
dell’aria, derivanti dalle polveri
sottili (PM10), specie durante la stagione invernale, come confermato
dai dati storici degli ultimi anni, che hanno comportato diverse
chiusure della città al traffico veicolare
al fine della riduzione dell’inquinamento
- considerato che nel corso dell’anno 2006 si sono
verificati 140 superamenti della soglia d’attenzione per il
parametro PM10;
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n.
10863
"Disposizioni concernenti il piano d’azione per il contenimento e
la
prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico – modifica della DGR 19 ottobre 2001, n.
6501"
in cui veniva confermato il valore limite di attenzione per il
parametro PM10 in 50 microgrammi/mc
misurato nelle 24 ore;
- richiamata la Legge
regionale n. 24 del 11 dicembre 2006
"Norme per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela
della salute e dell’ambiente" in
attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996
(Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente),
nonché delle
direttive derivate 1999/30/CE del 22
aprile 1999 (Valori limite di qualità dell’aria ambiente
per biossido
di zolfo, biossido di azoto, particelle di piombo), 2000/69/CE del 16
novembre 2000 (Valori limite per
il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente) e
2002/3/CE
del 12 febbraio 2002 (Ozono nell’aria), in applicazione delle
norme
statali di recepimento e
prendendo a riferimento il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
(Norme in materia ambientale);
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale n. 8/5290 del 2
agosto 2007
"Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per
l’attuazione delle misure
finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità
dell’aria
dell’ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio
dell’inquinamento atmosferico (l.r.
24/2006, artt. 2, c. 2 e 30, c. 2) – Rettifica delle dd.g.r. n.
6501/2001 e n. 11485/2002", con la quale viene aggiornata la
suddivisione del territorio regionale in zone
come precedentemente definito nelle sopraccitate delibere;
- preso atto che ai sensi della D.g.r.
n. 8/5290 è
istituita, tra le
altre, la zona A1 (agglomerato urbano), nelle cinture urbane di Lodi,
Pavia, Mantova e Cremona, zone
caratterizzate da concentrazioni più elevate di PM10 primario,
NOx,
COV, da una maggiore densità abitativa e con maggiore
disponibilità di
trasporto pubblico, nonché da
particolari condizioni meteo-climatiche, da un intenso uso del suolo e
da particolari sorgenti di emissioni;
- visto che il Comune di Cremona viene aggregato con i comuni
confinanti (Bonemerse, Castelverde, Gadesco, Gerre de’ Caprioli,
Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti,
Spinadesco) in un’unica area omogenea (A1);
- richiamata la Delibera
Giunta Regionale n. 8/5291 del 2
agosto 2007
"Piano d'Azione per il periodo 15 ottobre 2007 - 15 aprile 2008 per il
contenimento e della prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico", dando atto che il
Piano d’azione è relativo alle zone del territorio
lombardo
classificato come A1, per le particolarità
sopra citate;
- richiamata la Comunicazione di Giunta Municipale del 3
ottobre
2007, con cui si prende atto del Piano d’azione regionale, di cui
alla
citata Delibera del 2 agosto 2007,
in applicazione della citata legge regionale 24/2006, per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico da adottare nell’inverno
2007-2008;
- vista la Delibera
Giunta Regionale n. 8/5546 del 10 ottobre
2007
"Piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico. Criteri
e modalità di attuazione nel periodo dal 15 ottobre 2007 al 15
aprile
2008" in definizione sia dei criteri e delle modalità per
l’attuazione
della suddetta D.g.r. n. 5291,
sia delle deroghe al rispetto delle disposizioni ivi contenute;
- visto il Decreto
Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e
sanitari, in base ai quali i sindaci adottano
le misure di limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2,
si prevede che i Comuni, in cui la situazione meteoclimatica e
l'entità
delle emissioni facciano prevedere
possibili superamenti dei livelli di attenzione… sono tenuti ad
applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.
7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice
della Strada;
- visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato
con D. Lgs.vo
30 aprile 1992 n. 285, con il quale si da’ facoltà ai
Comuni, con
ordinanza del Sindaco, di
limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o
di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti;
- visti l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto
2000 n. 267 e
l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona,
che
danno il potere al Sindaco di
emettere ordinanze;
ORDINA
Il fermo del traffico su tutto il territorio municipale dal 15
ottobre 2007 al 15 aprile 2008, nei giorni dal lunedì al
venerdì,
escluse le festività
infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei seguenti mezzi (si
veda l’Allegato "A"):
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati
ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a
servizio pubblico (detti "pre-Euro 1" a
benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati
ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. B, oppure non omologati ai
sensi della direttiva 94/12/CEE e
successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti "pre-Euro
1 diesel" e "Euro 1 diesel");
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi
della
direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a
servizio pubblico (detti "pre-Euro 1 a
2 tempi").
Sono esclusi dal fermo del traffico i seguenti mezzi:
- autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione
nulla (elettrici);
- autoveicoli a trazione elettrica alternativa o
complementare (detti ibridi e bimodali);
- autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a
carburanti gassosi (metano, Gpl);
- autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina,
dotati di
catalizzatore e omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e
successive direttive, immatricolati a
partire dall’1 gennaio 1993 o in precedenza, purché
conformi alla
citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata
(benzina) di
massa superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE, punto 6.2.1.A e successive
direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologate
ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati
ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima
superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi
della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi
della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi
omologati precedentemente alla citata direttiva 97/24/CEE.
Il fermo del traffico non si applica:
- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali
ricadenti nel territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli
autostradali e
stradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate
periferiche dei mezzi pubblici.
DISPONE
(*)
Con provvedimento contingibile e
urgente che il fermo del
traffico
sul territorio municipale non sia
applicato alle strade sottoelencate,
stante la necessità di collegamento tra gli svincoli
autostradali,
stradali e i parcheggi situati all'interno della cerchia definita dalla
tangenziale urbana: piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via
della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via
Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini
via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori; parcheggio
via della Vecchia Dogana; parcheggio via Magazzini Generali - via
Mosconi.
STRADE DI COLLEGAMENTO:
- via Eridano, Via Monviso, Via Seminario, via N. Sauro, via
Zaist (tangenziale);
- viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza
Risorgimento, via Dante, piazza della Libertà, via Ghisleri, via
Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie
mura);
- via dell'Annona, via della vecchia Dogana, via Magazzini
Generali (altre).
STRADE DI PENETRAZIONE:
- Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via
Vecchia, via
Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Trebbia, via De Stauris, via
Milano, via Sesto, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto, via
Cimitero, via Brescia, via Persico, via Mantova, via Postumia, via
Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via
Giuseppina, via Casalmaggiore, via S. Rocco, via Bosco, via del Sale,
via Portinari del Po.
[ (*) Strade escluse con integrazione all'ordinanza emessa in
data 24 ottobre 2007]
Vengono inoltre escluse dal presente provvedimento le
seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di
Polizia,
delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale, della Protezione
civile;
- autoveicoli di pronto soccorso;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico – ad
esclusione dei mezzi
non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive
successive (veicoli detti "pre-Euro 1"),
individuati dalla D.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007;
- taxi e veicoli a noleggio con conducente;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap, muniti del relativo contrassegno;
- autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
- autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che
svolgono
funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che
risultano
individuabili o con adeguato contrassegno
o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei
servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo
(luce, gas, acqua, sistemi informatici,
impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale,
distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti,
distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per
i servizi di mensa);
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali,
limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il
luogo di lavoro dal proprio domicilio e
viceversa;
- veicoli degli operatori di mercato all’ingrosso
(ortofrutticoli,
ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso
strettamente necessario per raggiungere il
luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui
all’articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;
- veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui
all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto
legislativo
285/1992, elencati all’articolo 203
del D.p.r. 495/92;
- autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e
valori;
- autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente,
muniti di
apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’ufficio permessi
o in
alternativa la tessera di
iscrizione al relativo ordine, operatori sanitari ed assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie
(es. dialisi, chemioterapia);
- autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi
tali da
impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal
datore di lavoro;
- autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di
qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi
gli
edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del
tesserino di riconoscimento;
- ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni
di guida e per lo svolgimento degli esami;
- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento
certificato per la donazione;
- ai veicoli con targa estera.
ORDINA
ALTRESI’
Divieto di utilizzo di biomassa legnosa in apparecchi per il
riscaldamento domestico degli edifici (si veda l’Allegato "B"),
nel
caso siano presenti altri
impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili
ammessi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lettere b) della l.r.
24/2006. Tale divieto si applica agli
apparecchi appartenenti alle seguenti categorie:
- camini aperti;
- camini chiusi e stufe acquistati prima del 1990;
- camini chiusi e stufe acquistati dopo il 1990 che non
garantiscono
un rendimento uguale o maggiore al 63% e basse emissioni di CO.
Il valore del rendimento energetico è precisato sul
libretto di
istruzioni dell’apparecchio. In mancanza di questo sarà
ritenuta valida
la certificazione
rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice.
La data di acquisto dell’apparecchio è attestata
dal documento
fiscale, in mancanza di questo, sarà ritenuta valida
l’autocertificazione resa dal
proprietario dell’edificio in cui è installato
l’apparecchio.
ORDINA INOLTRE
- obbligo di spegnere i motori degli autobus nella fase di
stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le
fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone
abitate (ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento di Polizia);
- si vieta la combustione all’aperto di materiale di
origine vegetale
e in generale l’incenerimento a terra di rifiuti speciali di
origine
vegetale, ad eccezione di
quelli autorizzati ai sensi degli artt. 208.209, 210 e 211 del D.lgs
152/06 o delle procedure semplificate (d.m. 6/2/98), (sanzionabile ai
sensi dell’art. 7 bis del Testo
Unico degli Enti Locali);
- si vieta la climatizzazione (circolare regionale Settore
sanità e
igiene n. 8, pubblicata sul Burl il 17 marzo 1995, 3° supplemento
straordinario al n.11) dei seguenti spazi
dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di
abitazione con cantine, box, garage;
box, garage, depositi.
AVVERTE
- Non è prevista la facoltà di avvalersi di
autocertificazioni, fatto salvo indicazioni specifiche;
- in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute,
relative
alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal
D.Lgs 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice
della Strada";
- in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute,
relative
all’impiego di biomasa legnosa, si applicherà la sanzione
prevista
all’articolo 27, comma 4, della
l.r. 24/2006, nonché la sanzione di cui al comma 16 del medesimo
articolo 27 in caso di reiterazione;
- Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con
appositi
provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di
circolazione per particolari veicoli e/o
per particolari necessità. Tali deroghe sono valide per tutta la
Zona
A1 della Regione Lombardia (D.g.r. n. 5290/07).
AVVERTE
ALTRESI’
Contro il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso al
TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi
più celeri ed opportuni.
- Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di
Cremona, al
Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine,
al
Presidente della Provincia di
Cremona, all’A.R.P.A. dipartimento di Cremona, all’A.E.M.
S.p.A.
Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali,
nonché ai Direttori dei Settori
Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali,
Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
- mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor
Prefetto della
Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro
Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti,
Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de
Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.
IL SINDACO
Prof. Gian Carlo Corada
ALLEGATO "A"
Sono da considerare catalizzati tutti i mezzi ad accensione
comandata, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore, ed omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CEE (nota come euro 1) e successive
direttive e quelli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive
direttive anche se immatricolati prima del 1 gennaio 1993.
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Denominazione
|
EURO 1
|
EURO 2
|
EURO 3
|
EURO 4
|
Data di inizio
|
dal 1/1/1993
|
dal 1/1/1997
|
dal 1/1/2001
|
dal 1/1/2006
|
Codici
|
1991/441/CEE
1993/59/CEE
1994/12/CE
|
1996/69/CE
|
1998/69/CE A
1999/102/CE A
2001/1/CE A
2001/100/CE A
2002/80/CE A
2003/76/CE A
|
1998/69/CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96/CE B
1999/102/CE rif. 98/69 CE B
2001/1/CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100/CE B
2002/80/CE B
2003/76/CE B
|
Se sulla carta di circolazione non è presente una delle
direttive contenute nella tabella precedente, consulta la tabella
completa delle classi euro dei mezzi
di trasporto
ALLEGATO "B"
Tipi di impianto
- Usare impianti efficienti e ben tenuti.
- Sostituire gli impianti vecchi con impianti di nuova
concezione.
- Tenere pulita la canna fumaria.
- Migliorare il tiraggio, se la casa è molto isolata
termicamente, prevedendo una presa d’aria.
Tipo di biomassa legnosa
- Bruciare legna secca stagionata (con umidità uguale
o inferiore al 40%)
- Bruciare legna di dimensioni adeguate, evitando pezzi
più lunghi di 40 cm e larghi più di 15 cm.
- Se si usa pellets, usare un prodotto di buona
qualità.
- Non utilizzare legna trattata, legname proveniente dalla
demolizione di edifici, quello costituito da imballaggi, mobili usati,
la formica, il compensato.
- Non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato.
La
combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche, il
suo
utilizzo è consentito solo in impianti
attrezzati.
- Non bisogna bruciare carta plastificata, sostanze
artificiali di
qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Questi materiali
producono gas nocivi e polveri.
- Per accendere la fiamma utilizzare la giusta
quantità di legna
secca o carta di giornale (non usare carta patinata, di riviste o
settimanali).
- Scegliere il rivenditore di legna affidabile. Chiedere di
poter
visitare l’area o il magazzino, la legna sporca di sabbia o fango
è
meno conveniente.
- Quando si acquista legna verde, umida o bagnata, si paga
l’acqua in
questa presente. È buona norma acquistare la legna durante il
periodo
estivo.
- È importante accatastare la legna acquistata in un
luogo protetto in modo che possa continuare la stagionatura.
Controllo della combustione
- Il fumo deve essere quasi invisibile (fumo denso, di colore
dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento)
- La fiamma blu o rosso chiara indica una buona combustione.
- La cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura
e
pesante, testa del camino sporca di nero indicano cattiva combustione).
- Non devono essere avvertiti odori (la presenza di odori
indica la possibile formazione di sostanze nocive).
- Devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo
di combustibile.
- Lasciare sempre il controllo dell’aria completamente
aperto finché
nella camera di combustione c’è fiamma viva o se la camera
stessa è
ancora ben riscaldata. Se il
fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare
più di un
pezzo per ciascun carico.
Per camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio
alimentato a
biomassa legnosa, acquistati dopo il 1990, il valore di emissione di
Monossido di carbonio
(CO) deve ritenersi uguale o inferiore al 5% in riferimento ad un
tenore d’ossigeno (O2) del 13%.
Nota
Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di
Cremona dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008
|